domenica 27 dicembre 2009

privacy e videosorvelianza

Nel caso concretamente esaminato dal Garante, il comportamento dell’impresa è stato censurato in quanto non aveva predisposto né un informativa adeguata, né cartelli idonei a segnalare ai lavoratori e ai visitatori la presenza delle telecamere installate per monitorare tutta l’area. È risultato poi, che le immagini venivano conservate per un tempo superiore al limite dei sette giorni, consentito per questo tipo di attività. A queste regole occorre aggiungere la necessità che la videosorveglianza sia rispettosa dei principi che giustificano i controlli a distanza ossia la presenza di ragioni organizzative e produttive sancite da accordo sindacale o, in mancanza, da nulla osta della Direzione Provinciale del lavoro. È altresì vietato il trattamento dei dati biometrici basato sulla conservazione delle impronte digitali rilevate. Occorre, quindi, predisporre alcune misure altrernative per l’identificazione delle persone, attraverso, per esempio, l’uso di un codice numerico ricavato dalle impronte digitali , registrato solo su smart card in possesso esclusivo del singolo utente. La lettera di raccolta del consenso non deve essere generica, ma deve specificare in concreto le finalità per cui viene consentito l’accesso mediante la raccolta dei dati biometrici.

sabato 26 dicembre 2009

Il Codice della privacy

Entra in vigore il 1 gennaio 2004 il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il Codice, che rappresenta il primo tentativo al mondo di comporre in maniera organica le innumerevoli disposizioni relative, anche in via indiretta, alla privacy, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
Il Testo unico è ispirato all’ introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e sostituirà la legge “madre” sulla protezione dei dati, la n. 675 del 1996.
Il Codice è diviso in tre parti:
la prima è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato;
la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori. Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori;
la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.
Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo, che in molte parti recepisce e codifica le numerose pronunce emanate e i pareri forniti in questi anni dal Garante.

SanitàIn ambito sanitario si semplifica l’informativa da rilasciare agli interessati e si consente di manifestare il necessario consenso al trattamento dei dati con un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali).
Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, modalità per appelli in sale di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali.
Vengono introdotte (a partire dal 1 gennaio 2005) le cosiddette ricette impersonali, la possibilità cioè di non rendere sempre e in ogni caso immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette attraverso un tagliando predisposto su carta copiativa che, oscurando il nome e l’indirizzo dell’assistito, consente comunque la visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in cui sia necessario.
Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.
Per quanto riguarda le cartelle cliniche sono previste particolari misure per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati (comprese le informazioni relative ai nascituri), ma anche specifiche cautele per il rilascio delle cartelle cliniche a persone diverse dall'interessato.

LavoroViene confermata l’elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l’informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei curricula.
Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Trattamento dati personali in ambito giudiziarioVengono meglio garantiti i diritti della personalità delle parti. Il Codice prevede anche che l’interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di diffusione telematica, devono essere omessi i dati dell’interessato. La versione della sentenza così pubblicata va sempre “criptata” quando si tratta di minori.
Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori non solo nel processo penale, ma anche nei procedimenti civili e amministrativi.

Pubblica amministrazioneIl Codice innova anche, raccogliendo indicazioni del Garante, nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.
Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.

Liste elettoraliLe liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale, ma solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale.

TelecomunicazioniI cittadini potranno meglio scegliere se essere inseriti nell’elenco telefonico o le modalità con le quali comparire sull’elenco: potranno decidere, in particolare, se far usare i loro numeri telefonici e indirizzi anche per informazioni commerciali o solo per comunicazioni interpersonali.
Vengono previste misure per combattere il fenomeno delle chiamate di disturbo.
Confermato il diritto a ricevere, su richiesta, fatture dettagliate (con le ultime tre cifre “in chiaro”) in caso di contestazione.

SpammingL'invio di messaggi attraverso sistemi automatizzati (Sms, Mms, fax, posta elettronica) richiede il consenso degli interessati. Il cliente deve essere informato della possibilità di opporsi a "messaggi indesiderati".

Internet, videosorveglianza, direct marketing, “centrali rischi” privatePer settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici deontologici che fissano regole specifiche.

SanzioniSanzioni pecuniarie e penali aumentate per chi viola la privacy, in particolare per l’uso dei dati senza consenso degli interessati, per il mancato adempimento nei confronti di un provvedimento del Garante, per la mancata informativa agli interessati sull’uso che si intende fare dei dati che li riguardano.

Misure di sicurezzaVengono rafforzate, in un quadro di evoluzione tecnologica, le misure di sicurezza contro i rischi di distruzione, intrusione o uso improprio. Alle precauzioni già previste nella normativa precedente (password, codici identificativi, antivirus etc.) che entrano in vigore il 1 gennaio 2004, se ne aggiungono altre come: password di non meno di otto caratteri, autenticazione informatica, sistemi di cifratura, procedure per il ripristino dei dati, etc).

NotificazioneSemplificata la notificazione, ovvero dell’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all’Autorità i trattamenti di dati che intende effettuare. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d’uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità.
Diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, e vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale.

ConsensoIl codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. Resta sostanzialmente confermata la necessità del consenso, ma si prevedono alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici.

InformativaRimane fermo l’adempimento dell’informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati.
Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center).

DURC

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare INAIL n: 38/2005 ,dalla Circolare INPS n: 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n:272/2005.

Chi può richiederlo:
Il richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega.
Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).
Come richiederlo:
Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità principale) compilando le schermate che appaiono a video.La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo alternativamente a http://www.sportellounicoprevidenziale.it/ (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure a http://www.inail.it/(aziende ed intermediari) o a http://www.inps.it/ (aziende ed intermediari). Per le specifiche riguardanti i codici di accesso al sistema informatico (PIN e PASSWORD) consultare la funzione "AIUTO"del presente Sportello Unico. I moduli cartacei, reperibili presso le strutture territoriali di Casse Edili, INPS o INAIL, nonché scaricabili dal presente Sportello Unico ovvero dai siti INTERNET di INPS ed INAIL, devono essere debitamente compilati secondo le istruzioni riportate sugli stessi.
Quando richiederlo:
Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta
q
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:
per la verifica della dichiarazione
per l'aggiudicazione dell'appalto
prima la stipula del contratto
per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
per il collaudo ed il pagamento del saldo finale
q
Per lavori privati in edilizia:
prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di DIA (denuncia inizio attività)
q
Per Attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni - finanziamenti - sovvenzioni:
prima dell'inoltro della relativa istanza
q
Per gli appalti di forniture:
per la verifica della dichiarazione
per l'aggiudicazione dell'appalto
per la stipula del contratto
per l'emissione dell'ordinativo
per il pagamento finale
q
Per gli appalti di servizi:
per la verifica della dichiarazione
per l'aggiudicazione dell'appalto
per la stipula del contratto
all'atto della regolare esecuzione
alla liquidazione di ogni fattura
q
Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:
per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione.
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Come si rilascia :

Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo di ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica). La richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli Enti, al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità. L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque struttura territoriale degli Enti di effettuare tale controllo. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è stata presentata la richiesta. Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o INAIL una "Ristampa" del DURC.
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Tempi di rilascio:

Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
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Normativa di riferimento:

Legge n.266/2002;
Decreto Legislativo n.276/2003;
Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successivi;
Decreto Legislativo n. 157/1995 e Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successivi;
Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successivi;
Decreto Legislativo n. 196/2003;
Nota del Ministero del Lavoro su autonomi del 22 dicembre 2005 n. 3144;
Circolare INPS n. 9 del 27 gennaio 2006;
Chiarimenti INAIL su autonomi e sovvenzioni comunitarie;
Parere del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2005 su autonomi;
Decreto Legge n. 273/2005 convertito con legge n. 51/2006
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008
Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008
Tabella Settori CCNL

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Informazioni ed avvertenze
La compilazione del modulo di richiesta del DURC comporta la piena ed esclusiva responsabilità, penale ed amministrativa, dell'utente in merito alle informazioni in esso riportate, qualora queste dovessero rivelarsi mendaci. Il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia ha la validità di 90 giorni dalla data di rilascio.
Moduli ed istruzioni :
Scarica il Modulo Unificato di richiesta del DURC per appalti pubblici in edilizia in formato pdf
(Quadri A e B)

Scarica il Modulo Unificato di richiesta del DURC per lavori privati in edilizia, appalti pubblici di forniture e servizi - attestazione SOA - iscrizione Albo Fornitori - agevolazioni,finanziamenti e sovvenzioni in formato pdf
(Quadri C)

Scarica le Istruzioni per la compilazione dei moduli in formato pdf
(Quadri A e B e C)

Scarica le Istruzioni per la codifica delle lavorazioni in formato pdf
(Quadro B)

POS

Piano operativo di sicurezza


Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S) è il documento che un datore di lavoro deve redigere, nei casi ove previsto, prima di iniziare un'attività lavorativa all'esterno della propria azienda o stabilimento per ogni cantiere, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 626/94 ora abrogato e sostituito dal Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 all'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV.
Obiettivi [modifica]
Obiettivo del POS è quella di descrivere le attività da compiere e le misure di sicurezza prese in termini: organizzativi, procedurali e tecnici, i lavoratori ed i responsabili che partecipano alle attività ed hanno mansioni e responsabilità; in effetti dall'introduzione del D.Lgs. 626/94 era prassi comune redigere un documento che conteneva solo un elenco di leggi, definizioni e procedure generiche prodotte in ciclostile poiché, che nessuna impresa aveva ben chiaro cosa documentare; per ovviare a ciò il legislatore ha definito attraverso il DPR 222/03 e riportato al punto 3. allegato XV D.Lgs. 81/08, cosa dovesse contenere il Piano Operativo di Sicurezza nei contenuti minimi del POS.
Contenuti minimi del P.O.S. [modifica]
Il P.O.S. contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'[] esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del DATORE DI LAVORO della sede legale e degli uffici di cantiere.
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari.
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato.
4) il nominativo e riferimenti di contatto del medico competente ove previsto.
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice.
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati.
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metododi stoccaggio in cantiere incluso il piano di siceurezza e protezione specifico.
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore.
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto.
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del P.S.C., il P.S.S., quando previsto, é integrato con gli elementi del P.O.S.
Conclusioni [modifica]
Il 'Piano operativo della sicurezza sul luogo di Lavoro' è un documento essenziale nella gestione di un'entità lavorativa in cui oltre al proprietario, vi risiedono dipendenti assunti da tale entità. Questo definisce il modo in cui come deve essere tenuto conto il rischio e la gravità di un pericolo durante lo svolgimento di un lavoro ed i responsabili in caso di incidenti. Questo si presuppone a vantaggio del lavoratore,del datore di lavoro e del committente.

giovedì 24 dicembre 2009

Consulenza Sicurezza e Privacy in Provincia di Teramo e Ascoli Piceno

Tortoreto (TE), Abruzzo

Gentile Cliente,
Dal 2004 è in vigore il DLgs n° 196/2003 sulla “Sicurezza nel trattamento dei dati personali”, anche detto Codice Privacy, che disciplina la normativa sulla Privacy e pone a carico di “chiunque tratti dati di terzi…. Per fini non personali..” una serie di adempimenti a tutela della sicurezza dei dati trattati.
Quindi chiunque tratti dati di terzi (Clienti/Fornitori/dipendenti/ecc.) è tenuto ad adeguarsi alla normativa del Codice; per chi non rispetta almeno le “Misure Minime” sono previste sanzioni amministrative da € 6.000,00 a € 120.000,00, nei casi più gravi elevabili fino al quadruplo; ancora più oneroso e pericoloso è il risarcimento del danno ex art. 2050 cc.

Le cinque Misure Minime previste in ambito privacy sono:
1. Informative idonee per clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, dicitura per fatture, fax mail.
2. Lettere d’incarico per interni ed esterni.
3. Formazione agli incaricati.
4. Adeguamento e procedure informatiche.
5. Elaborazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Inoltre poniamo alla Vostra attenzione gli ultimi Provvedimenti del Garante Privacy relativi ai dati dei Dipendenti, all’utilizzo di internet, posta elettronica e telecamere di videosorveglianza in Azienda.


Inoltre alcune attività sono soggette anche al DLgs n° 231/2007 (Codice Antiriciclaggio) come ad esempio: Mediatore creditizio, agente in attività finanziaria, agenzia di affari in mediazione immobiliare, Professionisti iscritti all’albo come Ragionieri, Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Notai , Avvocati.
Anche in questo caso gli obblighi sono diversi e necessitano di molta attenzione perché il mancato rispetto comporta delle sanzioni che vanno da € 2.600,00 a 50.000,00.



Il 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza Dlgs n° 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che sostituisce lo storico Dlgs n° 626/94 ampliandone la portata.
Le principali novità che riguardano il datore di lavoro sono:
1. Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, con elaborazione del Documento;
2. Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - nei casi più semplici può nominare sé stesso facendo il corso RSPP-DL (16h);
3. Designare addetti lotta antincendio;
4. Designare squadra di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
5. Nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – interno o esterno;
6. Informazione, formazione e addestramento ai Dipendenti;
7. Nominare il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria (nei casi previsti)
8. Il Datore di Lavoro provvede alla regolare manutenzione e controllo di tutti gli impianti, ambienti ed attrezzature, ad esempio elettrici e di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo con cadenza ogni 2-5 anni a seconda dell’attività, come indicato nel DPR 462/2001. (art. 86 Dlgs. 81-2008)
Considerata la delicatezza dell’argomento e la gravità delle sanzioni (fino alla sospensione dell’attività), condanne penali, risarcimenti e rivalse, riteniamo doveroso, nel Vostro interesse, farvi conoscere le novità che detto Testo Unico ha introdotto, al fine di colmare eventuali lacune o difformità ancora presenti nella Vostra Organizzazione.

Alla luce di quanto esposto, per supportare i propri Clienti che non avessero già
provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dei suddetti Codici e per tutti coloro che lo hanno già fatto senza più effettuare interventi formativi, lo Studio ha selezionato una Società di consulenza specializzata e di comprovata esperienza nelle materie, in grado di fornire gli elementi necessari per comprendere gli obblighi previsti.


Per le regioni Abruzzo e Marche nostro studio consiglia di prendere contatto senza alcun impegno da :

De Santis Albano
Mobile 347/8585975
Mail: albanodesantis@live.it
Tel. 0861/797335 Fax 0861/738328
Sede operativa C.da S. Giovanni, 75 Colonnella (TE)

martedì 22 dicembre 2009

dati sensibili

"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

dati personali

"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;