venerdì 12 marzo 2010

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:



nominare il medico competente;

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico

addestramento;

richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;

elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;

comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);

munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

aggiornare le misure di prevenzione;

comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione

lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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