Il medico competente:
collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.
venerdì 12 marzo 2010
Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08, art. 25)
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Abruzzo/Teramo/Giulianova/Alba Adriatica/Tortoreto/Martinsicuro/Nereto/Corropoli/Sant'Egidio alla Vibrata/Sant'Omero/Marche/Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto/Pescara/Roseto
alle
14:53
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