venerdì 12 marzo 2010

Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08, art. 25)

Il medico competente:



collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;

istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;

consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;

consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;

invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;

partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;

comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.

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