Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)
Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:
che risulti da atto scritto recante data certa;
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria.
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al dotore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Non sono delegabili:
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
venerdì 12 marzo 2010
Obblighi Datore di Lavoro - Obblighi non delegabile (D.Lgs. 81/08)
Pubblicato da
Abruzzo/Teramo/Giulianova/Alba Adriatica/Tortoreto/Martinsicuro/Nereto/Corropoli/Sant'Egidio alla Vibrata/Sant'Omero/Marche/Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto/Pescara/Roseto
alle
14:50
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per la vostra attenzione