venerdì 12 marzo 2010

Visite mediche e gli accertamenti medici: informazioni

Accertamenti medici preventivi

Quando:

Dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione

Scopi:

-Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla

mansione specifica.

-Verificare la compatibilità della mansione affidata con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine.

Accertamenti medici periodici

Di norma annuali Eseguiti con periodicità stabilita per legge Fissati dal medico competente in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.



Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.

Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale.

Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.



Accertamenti medici su richiesta del lavoratore

Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.



Rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.



Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro

In caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico (Gr. III e IV), rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni.



Valutare lo stato di salute dei lavoratore.

Fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

Fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione.



Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione

Prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio.



Valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.





Raccomandiamo inoltre, anche se non previsto all’art 41 del D.Lgs81/08, l’effettuazione di accertamenti medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una eventuale nuova mansione. Tali accertamenti si dovranno comunque essere svolti su richiesta del lavoratore.



Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze

per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali

attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi

ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio.

Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento

motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a

quelli indicati dal medico competente, come stabilito all’art. 41, comma 2, lettera b).



La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica (art. 25, comma 1, lettera i).

Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL (art. 40, comma 2).

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