martedì 22 dicembre 2009

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI

(D.LGS. 81/08) .
Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) - art. 46.Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994 art. 4 comma 2, art. 12 comma 3, art. 22 comma 5.D.Lgs. n° 242 del 19/03/1996Secondo il D.Lgs n° 81/08 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento alla prevenzione incendi ed evacuazione in caso di evenienza.L’art. 6 del D.M. 10/03/1998 afferma che il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori (in base alla grandezza dell’azienda ed al numero di dipendenti) incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenze.I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione adeguato,I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso: attività ad elevato rischio di incendioindustrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR 175/1988, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, impianti e laboratori nucleari, depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq., attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq, scali aeroportuali, ferrovie, alberghi con oltre 200 posti letto, ospedali, case di cura e per anziani, scuole con oltre 1000 persone, uffici con oltre 1000 dipendenti, cantieri temporanei sotterranei o che impiegano esplosivi;attività a medio rischio di incendiocantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili o si fa uso di fiamme libere; attività a basso rischio di incendiorientrano in tale categoria tutte quelle attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili.A CHI E' RIVOLTOIl corso di formazione (come obbligo di legge) è rivolto a tutte quelle imprese (in qualunque settore esse operano e con qualunque forma giuridica) che hanno più di due dipendenti.In questo caso il datore di lavoro deve nominare l’addetto alla prevenzione incendio.OBIETTIVO DEL CORSOIl corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente, riguardanti lo svolgimento del ruolo assegnato.
L’addetto viene messo in condizione di intervenire all’interno del proprio posto di lavoro in caso d’incendio per evacuare o allontanare dal pericolo le persone coinvolte. Saper coordinare situazioni di emergenze in attesa di soccorsi organizzati (vigili del fuoco).
ATTESTAZIONEAl termine del corso e dopo una breve verifica dell’apprendimento, il formatore rilascerà l’attestato di frequenza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento dell’attività di formazione di cui al presente decreto, sono registrate (secondo la legislazione vigente) nel libretto formativo del lavoratore.
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.PERCORSO FORMATIVOIl D.M. 10/03/1998 fissa il contenuto minimo della formazione che l’addetto alla prevenzione incendi deve obbligatoriamente seguire, contenuti divisi per classificazione dei rischi (basso, medio ed alto).
In linea di massima, il percorso formativo verte sulle seguenti materie:attività a basso rischio di incendiol’incendio e la prevenzione (1 ora), protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora), esercitazioni pratiche (2 ore);attività a medio rischio di incendiol’incendio e la prevenzione incendi (2 ore), la protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore), esercitazioni pratiche (3 ore);attività ad elevato rischio di incendiol’incendio e la prevenzione incendi (4 ore), la protezione antincendio (4 ore), procedure da adottare in caso di incendio (4 ore), esercitazioni pratiche (4 ore).
SANZIONIArt. 55 punto 4 comma bE’ punito con l’arresto da 3 ad 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 € a 5.000 € il datore di lavoro che non provvede ad adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve provvedere alla nomina dell’addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione, salvo il caso previsto dall’art. 34 (ruolo ricoperto direttamente dal datore di lavoro).
L’addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione è tenuto, in base al D.Lgs. 81/08, alla frequentazione del corso di formazione.
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia è svolta dall’azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività: -attività nel settore delle costruzioni edili in generale-attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati

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