martedì 29 dicembre 2009

AGENTI CHIMICI

INTRODUZIONE
Numerosi prodotti chimici (sostanze, preparati, miscele, rifiuti) presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tali pericoli si nascondono, talvolta, sotto nomi semplici come "varechina, antigelo, inchiostro, vernice, fertilizzanti..". Sono d'uso corrente e quotidiano in tutti i settori di attività. La pericolosità di tali prodotti è legata alle loro proprietà intrinseche di poter produrre effetti nocivi sull’organismo vivente, quali ad esempio: l'infiammabilità , la reattività, la tossicità, la corrosività .Il rischio deriva dal contatto dei prodotti pericolosi con l'organismo umano, in particolare per le condizioni di uso di questi prodotti.Durante il lavoro, i lavoratori possono essere esposti a sostanze, preparazioni o rifiuti pericolosi, sia in modo accidentale (esplosione, incendio, rottura di condutture, serbatoi o altri contenitori) sia in modo abituale (uso quotidiano sul posto di lavoro). Il livello di esposizione è legato alla dose assunta e al tempo durante il quale il lavoratore è stato in contatto con il prodotto o la sostanza pericolosa.EFFETTI SULLA SALUTEVi sono tre vie principali di penetrazione dei tossici nell'organismo: la via cutanea (pelle), la respirazione (polmoni) e l’ingestione (bocca). Gli organi interni presentano diversa affinità ai prodotti chimici.Esistono diversi tipi di intossicazione:nell'intossicazione acuta, gli effetti sono immediati a seguito di una esposizione di breve durata con assorbimento rapido del tossico; nell'intossicazione cronica, gli effetti sono tardivi (da qualche giorno a diverse decine di anni) e sono conseguenti alla esposizione a dosi minime ma frequenti per lunghi periodi. Tali effetti dipendono dalla natura dei prodotti in causa, dalle operazioni eseguite (durata dell'operazione, frequenza, .....) e dalla sensibilità dell'organismo.I PRINCIPI DELLA PREVENZIONEOgni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito.Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore.Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto nel caso di agenti cancerogeni.Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario).Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso.Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze).Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento...) o quando ciò non sia possibile, utilizzare gli equipaggiamenti di protezione individuale.Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.NORMATIVAD.lgs n.626 del 19/9/1994; TitoloVII Protezione da Agenti CancerogeniD.lgs n.626 del 19/9/1994; VII bis Protezione da Agenti ChimiciDecreto Ministeriale 7/9/2002. Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.DM 26/02/04. Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosiDecreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericoloseD.Lgs n.194 del 17.3.1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitariD.lgs n.475 del 4/12/1992; all. II punto 3.10Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di dispositivi di protezione individualeD.M. del 28.1.1992Classificazione e disciplina dell’imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione di direttive comunitarieD.P.R. n.223 del 24/5/1988Attuazione di direttive comunitarie sulla classificazione, imballaggio e etichettatura di preparati pericolosi (antiparassitari)D.M. n.84 del 23.2.1988Etichettatura speciale da applicare su sostanze e preparati pericolosiD.M. del 3/12/1985 ; D.M. del 16/2/1993Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericoloseD.P.R. n.904 del 10/9/1982 e successive modificheAttuazione della direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosiLegge n.256 del 29/5/1974 e successive modificheClassificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosiD.P.R. n.303 del 19/3/1956; art. 18 e tabella allegataNorme generali per l’igiene del lavoroart.18 - Difesa dalle sostanze nociveD.P.R. n.547 del 27/4/1955; artt. 36, 351/373Norme per la prevenzione degli infortuniart.36 - Lavorazioni pericoloseartt. 351/373 - Materie e prodotti pericolosi e nocivi

ABRUZZO. TERAMO. GIULIANOVA.

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