lunedì 28 dicembre 2009

aziende con oltre 200 dipendenti

Estratto del D.Lgs 626/94: ART. 8 - Servizio di prevenzione e protezione Comma 2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Comma 3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Comma 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione. Comma 5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; Comma 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Comma 7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. Comma 8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate. Comma 11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale. Dalla lettura ddei commi 2 e 3 risalta come sia prerogativa assoluta la nomina del RSPP, che deve possedere attitudini e capacità adeguate (sull'efficacia e la veridicità delle quali il nominante se ne assume la responsabilità), da parte del datore di Lavoro. Il comma 5 parla di obbligatorietà nel costituire il Servizio Interno (SENZA RIFERIMENTI PER IL SUO RESPONSABILE), pertanto nel caso che queste capacità (conoscenza generale della materia, capacità d'individuare e collaborare al fine di eliminare i rischi, stesura di procedure, capacità organizzative e di coordinamento, ecc.) non siano riscontrabili tra il personale interno eletto componente di SPP (Comma 4, 6, 7 e si può avvalere, per il caso in discussione (azienda > 200 dip. come da comma 5) e solamente per la figura di RSPP, di personale esterno. A supporto di questo interviene il Comma 11, chiedendo di elencare il curriculum pratico dell’incaricato.

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